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Il derby umbro tra Ternana e Perugia rischiava di avere un fastidioso e forse inutile veleno nella coda. La Ternana aveva presentato un reclamo contro il tesseramento del calciatore del Perugia Eddy Gnahoré, contestando il suo utilizzo irregolare nella partita di domenica al Liberati. La questione, estremamente complessa, riguardava il numero di trasferimenti del centrocampista francese nella stagione 2016/17, con la Ternana che sosteneva di aver superato il limite di tre passaggi di maglia consentiti dalla FIGC e dalla FIFA. Tuttavia, il giudice sportivo ha ritenuto "infondato nel merito" il ricorso, confermando così la vittoria del Perugia per 1-0.

La Ternana aveva preannunciato e successivamente inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara Ternana-Perugia del 12 febbraio scorso, finita 0-1 per gli ospiti, che avevano così sorpassato lo Spezia in classifica. Le "Fere" contestavano l’irregolare partecipazione del calciatore avversario Eddy Gnahoré, in applicazione delle norme emanate dalla FIGC e dalla FIFA, per il numero dei trasferimenti svolti dal calciatore nella stagione 2016/17. Il limite è di tre passaggi di maglia, ma il Perugia faceva leva sulla possibilità che la cessione di un giocatore e il prestito effettuati nello stesso giorno contino come un solo passaggio.

La questione Gnahoré, che si traduceva in un ricorso che aveva minacciato il risultato del derby Ternana-Perugia, è talmente complicata da sconsigliare di addentrarsi. Tuttavia, quando le questioni si presentano così ingarbugliate, il faro che orienta il giudice è la semplificazione. Che, nel caso specifico, indica il ‘visto di esecutività’ che viene rilasciato dalla Lega Professionisti. Provando a tradurre: sarebbe complicato creare un precedente per il quale, tutti i giocatori che si dovessero trovare nella stessa condizione, ovvero più tesseramenti nella stessa stagione, potrebbero determinare il ribaltamento di risultati. Con la complicità della Lega.

Schema regolamento trasferimenti calciatori

Le posizioni in campo e la ricostruzione dei fatti

Tuttavia, gli addetti ai lavori non considerano infondate le questioni sollevate dalla Ternana. Per chi non ha seguito la vicenda, si parla del giocatore del Perugia Gnahoré, sul cui ruolo in campo, nel derby, la Ternana ha presentato ricorso, appellandosi al regolamento che vuole tre cartellini per due maglie. Ovvero, in un anno, un giocatore può tesserarsi con tre club diversi e giocare solo in due di questi, nella prima squadra. La Ternana ha dubbi sul fatto che Gnahoré rientri nei soli tre tesseramenti, visti i passaggi tra Carpi, Crotone e Perugia. Passaggi questi che vedono di mezzo il Napoli, club proprietario del cartellino del giocatore. E, siccome la legge stabilisce che i passaggi di prestito tra i club non possono essere compiuti senza l’autorizzazione del club proprietario, per ognuno di questi passaggi di cartellino ne è occorso uno intermedio, con il club proprietario.

A questo tipo di impugnazione, però, il Perugia risponde che quando due passaggi vengono compiuti lo stesso giorno, vengono considerati come uno soltanto. Elemento che non trova riscontro, secondo il club ternano, nel regolamento. «O quanto meno non ne abbiamo notizia», ha reso noto la società della Ternana Calcio. E se dovesse risultare veritiero che il doppio passaggio in una sola giornata va considerato come unico, la Ternana chiede prova che sia realmente accaduto.

Le date dei trasferimenti

Provando a spulciarlo, la data del 27 luglio 2016, alla voce venditore, risulta il Carpi e, a quella acquirente, il Napoli, a quella di valore di mercato la cifra di 300 mila euro e a quella di riscatto, fine prestito. Passano due giorni e siamo al 29 luglio, venditore è il Napoli, acquirente il Crotone, cifra sempre 300 mila euro e la ragione è «prestito». Quindi 30 gennaio 2017, il Crotone vende, il Napoli acquista, al valore, questa volta, di 250 mila euro, e la ragione è «fine prestito». Un giorno dopo, il 31 gennaio 2017, il Napoli vende, il Perugia acquista, alla cifra di 250 mila euro, con la motivazione del «prestito». Tutti questi passaggi, come è ovvio, sono contrassegnati per la stagione calcistica 2016-2017.

Cronologia trasferimenti Eddy Gnahoré stagione 2016-2017

La decisione del Giudice Sportivo

Ovviamente, come sottolinea Eduardo Chiacchio, legale del Perugia Calcio, su Grifotube, il visto di esecutività può essere «elemento di fondamentale importanza», ma «non è decisivo», in quanto «ci sono elementi decisivi presentati in altre sedi». Vale lo stesso principio per le informazioni relative al sito ‘transfermarkt.it’. In entrambi i casi parlano le carte. Il ricorso sarà respinto dal giudice sportivo della Federcalcio Emilio Battaglai che ha ritenuto il ricorso come infondato nel merito. Nel suo provvedimento si spiega che il 31 gennaio scorso l'Ufficio tesseramento "rilasciava regolare visto di esecutività alla società Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahoré autorizzandone, di fatto, l'utilizzo". Secondo il giudice, poi, "i pareri della FIFA, su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahoré, considerando tecniche alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato dell'Ufficio tesseramento".

La Corte sportiva d'appello, sezioni unite, ha respinto il ricorso della società rossoverde che contestava il ricorso dell'atleta. Istanza già rigettata dal giudice sportivo. Confermata quindi la vittoria per 1-0 al Liberati dello scorso 12 febbraio. Nel comunicato ufficiale, la Corte sportiva d'appello ha sostenuto tra l'altro come sia "evidente" che il Perugia calcio abbia correttamente impiegato il calciatore avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell'ufficio tesseramenti della Lega nazionale Serie B.

Il comunicato ufficiale della Lega

Di seguito il comunicato apparso sul sito della Lega Serie B: "Il Giudice Sportivo, letto il reclamo della soc. Ternana, nel quale si contesta il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l'utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara in oggetto; considerato che, come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della FIGC del 26 aprile 2016, "la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purchè venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività"; verificato che, in data 31 gennaio 2017, l'Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare "visto di esecutività" alla soc. Perugia per il tesseramento del calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l'utilizzo"; "letti, inoltre, i pareri della FIFA, su cessione di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia pe ril calciatore Gnahore, che, considerando "tecniche" alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramento";"P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco".

La decisione del Giudice Sportivo ha definitivamente chiuso la questione, confermando la vittoria del Perugia per 1-0. Nonostante i dubbi sollevati dalla Ternana riguardo alla regolarità dei trasferimenti di Eddy Gnahoré, l'organo di giustizia sportiva ha ritenuto che il tesseramento del giocatore fosse regolare, basandosi sul "visto di esecutività" rilasciato dall'Ufficio Tesseramento e sui pareri della FIFA.

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