Seleziona una pagina

La grande riforma della legge fallimentare introdotta con il D.L. n. 35/2005 e ampliata con il D.Lgs. n. 5/2006 ha portato a significative modifiche nel panorama della gestione delle crisi d'impresa. Tra queste, l'istituto delle classi di creditori ha assunto un ruolo centrale, evolvendosi nel tempo e trovando una disciplina specifica nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

1. Le classi nella legge fallimentare

La legge fallimentare, nella sua formulazione originaria, ha esaltato la libertà del debitore di disporre delle risorse per la predisposizione di un piano concordatario, introducendo la possibilità di trattamenti differenziati tra creditori di pari rango. Questo ha rappresentato un primo, fondamentale vulnus al principio della par condicio creditorum. In particolare, l'art. 160, comma 1, lett. d), L. fall. consentiva "trattamenti differenziati tra creditori", purché inseriti in "classi diverse".

Le classi di creditori, introdotte nell'ordinamento generale della crisi d'impresa, erano previste dalla lettera c) del medesimo art. 160 come formate da creditori con "posizione giuridica e interessi economici omogenei". Questo istituto era già stato utilizzato nel concordato delle grandi imprese insolventi e anticipato in letteratura giuscommercialistica.

Nel vigore della legge fallimentare, si è dibattuto sull'esistenza di un vero e proprio obbligo di classificazione dei creditori. L'orientamento interpretativo prevalente, tuttavia, tendeva ad escludere tale necessità, rimettendo alla volontà del debitore la scelta circa l'utilizzo dell'istituto. Il ricorso alle classi costituiva quindi un onere per il debitore che volesse trattare diversamente creditori di pari rango, comportando aggravamenti procedurali sia nell'approvazione che nell'omologazione del concordato.

Dato questo contesto normativo, le classi nella legge fallimentare svolgevano una funzione di razionale allocazione delle risorse, consentendo una distribuzione asimmetrica funzionale all'ottenimento del voto necessario all'approvazione del concordato. L'unica eccezione a tale funzione era prevista dall'art. 182 ter L. fall. in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi, che imponeva la segregazione in un'apposita classe della quota del credito degradata al chirografo.

2. Le classi nella Direttiva (UE) n. 2019/1023

La Direttiva (UE) n. 2019/1023 (Direttiva Insolvency) ha segnato un punto di svolta nella concezione delle classi di creditori. La Direttiva ha spostato il focus dal trattamento differenziato dei creditori alla maggiore "equità" nella distribuzione dei sacrifici necessari al risanamento dell'impresa. Il Considerando n. 44 della Direttiva sottolinea la necessità che "i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento", anticipando il principio che la formazione di classi non sia più una facoltà, ma un obbligo, volto a garantire pari trattamento a diritti sostanzialmente simili.

La Direttiva prevede la suddivisione in classi distinte di creditori garantiti e non garantiti, crediti subordinati, autorità fiscali o di previdenza sociale, e creditori particolarmente vulnerabili come lavoratori o piccoli fornitori. L'art. 9.4 della Direttiva specifica che gli Stati membri devono assicurare che le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili.

Le regole disciplinanti il funzionamento delle classi mirano quindi a una distribuzione asimmetrica del potere di voto dei creditori, nell'aspettativa che una più equa allocazione di tale potere possa portare a un pregiudizio più digeribile per i creditori. L'esaltazione del potere dei creditori trova il suo apice nella pretesa che il piano di ristrutturazione sia approvato solo se la maggioranza dei creditori votanti venga conquistata in tutte le classi. Tuttavia, la Direttiva attenua questo rigore introducendo la possibilità di ristrutturazione trasversale, che consente l'omologazione del piano anche se non approvato da tutte le parti interessate, a condizione che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori.

Il ribaltamento di prospettiva è evidente: le classi non sono più funzionali al trattamento differenziato dei creditori di pari rango, ma servono a consentire un "pari trattamento" di diritti "sostanzialmente simili", specializzando la par condicio creditorum. La classificazione dei creditori, abbinata alla regola di approvazione unanime delle classi, esalta il potere di veto delle classi nell'approvazione del piano, rendendole uno strumento di allocazione del potere decisionale sull'impresa in crisi.

3. Le classi dei creditori nel CCII

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) recepisce l'impostazione della Direttiva, facendo delle classi di creditori una cifra caratteristica del concordato preventivo. L'art. 85 CCII, pur iniziando con una premessa tradizionale che suggerisce la facoltatività della suddivisione in classi, impone di fatto la classificazione in diverse ipotesi.

Nel concordato in continuità aziendale, la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 3, e il piano è approvato solo se tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5).

Anche nel concordato liquidatorio, sebbene la classificazione possa apparire facoltativa, si applicano comunque le regole di obbligatoria classificazione che dipendono da particolari qualità dei creditori. L'art. 85, commi 2 e 3, impone la segregazione in distinte classi di:

  • Crediti tributari e previdenziali non integralmente pagati.
  • Creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
  • Creditori soddisfatti (anche in parte) con utilità diverse dal denaro.
  • Creditori proponenti il concordato e parti loro correlate.
  • Creditori privilegiati "interessati", pagati parzialmente o oltre i termini di legge.
  • Crediti derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi vantati da creditori che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti tre requisiti: un attivo fino a 5 milioni di euro; ricavi netti fino a 10 milioni di euro; un numero medio di dipendenti pari a 50.

Un'altra importante ipotesi di classificazione obbligatoria si rinviene nell'art. 109, comma 5, laddove si prevede l'inserimento in una classe distinta della "parte incapiente" dei crediti privilegiati, qualora sussistano le condizioni per una loro parziale degradazione al chirografo.

La ratio della selezione delle categorie di creditori da classificare obbligatoriamente è duplice: da un lato, in coerenza con lo spirito della Direttiva, si impone la classificazione di creditori che subiscono un particolare pregiudizio dalla proposta concordataria (creditori privilegiati falcidiati, creditori destinatari di soddisfacimento non monetario, creditori "deboli"); dall'altro lato, si classificano creditori diversamente interessati all'approvazione della proposta, come i creditori muniti di garanzie "collaterali" o proponenti il concordato.

La disciplina del CCII solleva questioni interpretative, ad esempio riguardo all'obbligo di classificazione di tutti i creditori nel concordato in continuità aziendale. Sembra più corretta l'interpretazione secondo cui le classi sono funzionali al procedimento di approvazione della proposta concordataria.

Evoluzione storica della classificazione dei creditori

Giuseppina Ferrazzo. Il Concordato preventivo

La classificazione dei creditori, nel contesto del CCII, non è più una mera facoltà del debitore, ma uno strumento essenziale per garantire un trattamento equo e ponderato dei diversi interessi in gioco, fungendo da pilastro per la ristrutturazione e il risanamento delle imprese in crisi.

tags: #figc #non #fanno #i #bocchini

Post popolari: