Il termine "Albo" deriva dal latino "album". Al giorno d’oggi, la parola albo viene usata per indicare il registro pubblico comprensivo dei nominativi di coloro che sono abilitati all’esercizio di una professione.
Siamo sicuri che avrai già sentito parlare ad esempio di “ordine degli avvocati” piuttosto che di “ordine dei commercialisti”. Attenzione però a non immaginare gli albi come dei semplici elenchi di nominativi di professionisti che esercitano una certa professione. In realtà, dietro all’elenco degli ordini professionali c’è molto di più.
Gli ordini professionali infatti sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero della Giustizia.
Cos'è un Albo Professionale?
Un albo professionale è un registro pubblico che elenca i nominativi dei professionisti abilitati all'esercizio di una determinata professione. L'iscrizione a un albo è spesso obbligatoria per poter esercitare legalmente la professione stessa.
Le leggi dello Stato italiano impongono l’iscrizione all’albo professionale per esercitare una serie di professioni. Per accedere a un albo professionale è necessario possedere un certo titolo di studio ed aver superato un esame di stato. Oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale pulita e di requisiti morali.
L’albo professionale inoltre è un documento accessibile al pubblico. Nella maggior parte dei casi gli albi professionali sono accessibili online, direttamente dai siti istituzionali degli ordini professionali.
Gli albi professionali sono aggiornati in modo sistematico dagli ordini professionali che controllano l’attività svolta dai professionisti. La funzione primaria degli ordini professionali è dunque evitare eventuali esercitazioni illegittime di determinate professioni regolamentate, come quella del medico o dell’avvocato.
La professione regolamentata è un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale.
Le professioni non regolamentate, invece, sono quelle non organizzate in ordini. Ovvero tutte le categorie che non hanno l’obbligo di iscrizione all’albo per operare liberamente, come fotografi o designer.

Come ci si iscrive a un Albo Professionale?
Le modalità di iscrizione all’albo dei professionisti variano a seconda della professione. Nella maggior parte dei casi per entrare a far parte di un albo professionale si richiede un numero minimo di ore di tirocinio o praticantato. Per molte professioni, come per gli avvocati, è necessario superare un Esame di Stato. Per altri ordini invece non è richiesto il superamento dell’esame statale, in quanto è sufficiente la laurea abilitante.
Ogni professione ha il suo ordine e quindi il suo portale di iscrizione. Essere iscritti all’albo vuol dire essere legittimati dalla legge a svolgere una determinata professione. Per potersi iscrivere bisogna allegare alcuni documenti. Inoltre, c’è da sostenere una spesa per i contributi d’ammissione e annualità.
Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni sono indetti annualmente, tramite ordinanza ministeriale pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV^ serie speciale. L’esame di Stato è strutturato in due prove scritte ed una prova orale. La commissione esaminatrice valuta le prove sulla base di un massimo complessivo di 100 punti. 20 punti sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e 60 alla prova orale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta. La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 36/60.
Quali sono gli Ordini Professionali in Italia?
In Italia si contano ben 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti. Tra questi figurano:
- TSRMPSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).
Oltre agli albi dei professionisti che abbiamo appena elencato, lo Stato Italiano prevede tre differenti albi a tutela delle persone non vedenti.
L'Albo dei Geometri e le Recenti Riforme
Un termine utile per i Geometri oggi inquadrati come dipendenti presso una pubblica amministrazione, ciascuno dei quali viene potenzialmente interessato dalla bozza di decreto licenziata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle ultime adunanze del 23 e 25 maggio 2018. Un dispositivo che - oltre ai liberi professionisti - oggi prevede per la prima volta l’obbligo di iscrizione in un albo professionale, presso un Ordine/Collegio territoriale, anche per i tecnici dipendenti intenzionati a svolgere l’attività di collaudatore di opere pubbliche.
“Un provvedimento apripista e dalla portata innovativa”. Così il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli definisce gli aspetti della novità: “Ci troviamo in un ambito che include i collaudi statici e tecnico amministrativi, cuore di ogni appalto, durante i quali si esaminano le caratteristiche delle principali opere pubbliche, dalla scuola alla strada; sono le fasi più delicate in cui si assicura una maggiore tutela alla cittadinanza. Per tale motivo è importante sapere che il collaudatore - da ora in poi - dovrà essere considerato come un libero professionista a tutti gli effetti, analogamente impegnato all’osservanza dei suoi requisiti, pur restando inquadrato come un pubblico dipendente. Solo così, per fare un esempio, sarà tenuto a svolgere le attività formative e di aggiornamento continuo, al pari dei tecnici che svolgono la libera professione”.
Nell’ottica di questo importante cambiamento è opportuno specificare nel dettaglio che l’entrata in vigore del DPR 137/2012 ha abrogato tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con lo stesso, fra cui le norme che limitavano l'iscrizione agli Albi professionali (comma 1, art. 2 DPR 137/2012). Fra queste, anche l’ex art. 7 del RD 274/1929, che escludeva per gli impiegati pubblici l’iscrizione all’Albo dei Geometri, contrariamente a quanto ammesso per gli Ingegneri e gli Architetti.
Un passaggio inedito che consentirà finalmente ai Geometri di ottimizzare i percorsi di carriera all’interno delle pubbliche amministrazioni, laddove è previsto che una serie di mansioni possa essere svolta esclusivamente da chi è iscritto a una Categoria professionale, come - per l’appunto - quella di collaudatore di opere pubbliche. Tenuto conto, inoltre, che la natura degli iscritti alla Categoria sta rapidamente evolvendo dai tecnici diplomati verso i tecnici laureati, si riapre - rispetto al passato - una partita che può rivelarsi molto interessante per un Geometra con specifiche competenze di carattere interdisciplinare, che potrà così andare a ricoprire nuovamente ruoli apicali nella pubblica amministrazione.
“Ma non è tutto - conclude il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - con l’inserimento di una figura professionalmente così concepita nella fase di collaudo, si tende a colmare anche il divario fra le piccole e le grandi pubbliche amministrazioni italiane. Un processo di non poco conto, considerato che la maggioranza dei comuni è caratterizzato da una popolazione residente molto bassa e rientra pertanto nella prima casistica”.
Il decreto, come da prassi, dovrà essere emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà attuativo del D.Lgs. 50/2016 del Codice degli appalti (comma 8, articolo 102); tra le misure previste l’istituzione di un Albo dei collaudatori (tenuto dallo stesso MIT), aperto esclusivamente agli iscritti ai relativi Ordini/Collegi professionali (geometri, ingegneri, architetti e profili tecnici idonei), consultabile dalle stazioni appaltanti per l’assegnazione dell’incarico.
Uno scenario che - in prospettiva - potrà garantire non pochi vantaggi ai geometri dipendenti pubblici: la ratio contenuta nel decreto, infatti, può diventare il viatico per consentire loro migliori percorsi di carriera, soprattutto in considerazione della possibilità (al pari - appunto- dei liberi professionisti) di potere operare in autonomia per quanto riguarda i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nel ruolo di componenti tecnico-amministrativi presso le commissioni preposte.
In attesa della conclusione dell’iter, è importante sapere come tale risultato sia stato raggiunto tenendo conto delle indicazioni della Rete delle Professioni Tecniche, che ha ribadito la necessità che il collaudatore (chiamato a svolgere una prestazione professionale complessa e delicata come il controllo del processo di esecuzione di un’opera pubblica), debba presentare requisiti che sono propri di chi è iscritto all’Ordine/Collegio. In primis, il rispetto delle norme deontologiche e, a seguire, la specifica formazione professionale e la conoscenza dell’evoluzione normativa in materia.
Formazione Continua per i Geometri
La formazione continua è una prerogativa di ogni albo professionale che si rispetti. Tra questi, vi è la formazione geometri. L’albo dei geometri, infatti, richiede come da circolare del CNG prot. 17666 del 6.12.2017 un numero ben preciso di CFP - Crediti Formativi Professionali, ogni triennio. Questi sono da maturare seguendo corsi di formazione, eventi formativi e altre attività previste da circolare. Ciò permetterà una procedura uniforme nel diffondere informazioni utili allo svolgimento della professione.
I corsi per geometri sono funzionali a tutti gli iscritti all’albo professionale, per i quali si può leggere in maniera approfondita sul sito del CNG. L’anno successivo all’iscrizione effettiva nell’albo, il geometra dovrà accumulare nel triennio almeno 60 CFU per essere in regola con il proprio status. L’obbligo di acquisire crediti, quindi, decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’albo dei geometri. Questi potranno essere acquisiti durante: corsi di formazione, eventi, stage, seminari, convegni, esami universitari, pubblicazioni, attività affidatario, qualifiche docenza E tanti altri modi, tutti ben descritti nella circolare CNG.
In caso di mancato conseguimento dei CFU nel periodo di tempo previsto dall’ordine, si può incorrere in illecito disciplinare. L’acquisizione dei crediti è fondamentale per trasmettere le proprie conoscenze, approfondirne di nuove ed estendere le informazioni all’interno dell’ordine.

L’attività formativa per geometri è affidata a Collegi e Consiglio Nazionale, che possono cooperare o stipulare eventuale convenzione con soggetti esterni. Questa modalità di erogazione dei servizi che permettono l’acquisizione dei crediti serve a tutelare il professionista, garantendo la massima qualità in formazione.
È importante, però, prestare attenzione al massimale di crediti in precise attività da svolgersi nel triennio. Ci sono, infatti, alcuni eventi o modalità che hanno un tetto massimo di CFU acquisibili. Un esempio sono i seminari o convegni (24 CFU max riconosciuti) o relazioni e lezioni in eventi formativi (18 CFU max). Conviene, altresì, buttarsi a capofitto sulla propria formazione, per aumentare il valore della figura professionale rappresentata ed affinare la propria attività da geometra.
| Attività Formativa | Massimale CFP Riconosciuti |
|---|---|
| Corsi di formazione | Variabile |
| Eventi formativi | Variabile |
| Stage | Variabile |
| Seminari | 24 CFP max |
| Convegni | 24 CFP max |
| Esami universitari | Variabile |
| Pubblicazioni | Variabile |
| Attività affidatario | Variabile |
| Qualifiche docenza | Variabile |
| Relazioni e lezioni in eventi formativi | 18 CFP max |
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