La Serie A sta compiendo un altro passo verso l'allineamento con le principali leghe europee, introducendo la possibilità di apporre uno sponsor sulla manica sinistra delle divise da gioco. Questa novità, accolta con favore dalla FIGC su proposta della Lega, segue una consuetudine già consolidata in altri quattro campionati europei di primo piano: la Liga spagnola, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. L'introduzione di questo nuovo spazio pubblicitario promette di aumentare significativamente le entrate economiche dei club, avvicinandoli ai volumi d'affari delle altre competizioni d'élite.
Attualmente, la Serie A prevede già cinque tipologie di sponsorizzazioni sulle maglie da gara: lo sponsor tecnico, due sponsor anteriori, uno sponsor posteriore e, ora, lo spazio "laterale" sulla manica. Questa diversificazione delle opportunità di visibilità per i partner commerciali rappresenta un potenziale volano per il settore, con l'obiettivo di incrementare il valore complessivo dei contratti di sponsorizzazione.
L'impatto economico di questa decisione potrebbe essere notevole. Nella stagione in corso, la Serie A genera già 125 milioni di euro di incassi derivanti dagli sponsor, secondo dati di Sport Economy. A guidare questa classifica interna è la Juventus, seguita nell'ordine da Sassuolo, Napoli, Milan, Roma e Inter. Questi introiti hanno registrato un aumento del 16% rispetto alla stagione precedente, quando il totale ammontava a 105 milioni di euro. Tuttavia, le cifre italiane rimangono ancora distanti da quelle di altre leghe, come la Premier League inglese, dove i club incassano 313 milioni di sterline (circa 346 milioni di euro) dai main sponsor, a cui si aggiungono circa 46 milioni di sterline (50 milioni di euro) specificamente dalle sponsorizzazioni sulle maniche.
L'iniziativa di permettere sponsorizzazioni sulle maniche è stata in parte spinta dalla proposta della Roma, che ha trovato ampio consenso tra i club. L'assemblea di Lega dovrebbe formalizzare questa richiesta, contribuendo a rafforzare il pacchetto non audiovisivo. Si ipotizza la sottoscrizione di un'offerta da 40 milioni di euro annui, con 15 milioni da Tim per il campionato, 5 milioni da Trenitalia per la Coppa Italia e 20 milioni da ISG per le attività all'estero.

Il tesseramento dei soggetti all'interno della FIGC è regolamentato da norme precise, che riguardano calciatori, tecnici e collaboratori. I tecnici, ad esempio, devono essere iscritti negli albi o elenchi tenuti dal Settore Tecnico e sono soggetti alla disciplina del relativo ordinamento interno. Coloro che svolgono attività retribuita per la FIGC o per organismi ad essa collegati, ma ricoprono incarichi da dirigente federale, sono considerati tesserati a tale titolo e non possono svolgere attività presso società affiliate.
Possono essere tesserati tutti coloro che operano formalmente nell'ambito federale, anche se non rientrano nelle categorie precedenti. Allo stesso tempo, è preclusa la possibilità di tesseramento a chiunque sia stato dichiarato ineleggibile per qualsiasi rango o categoria della FIGC. In determinate circostanze, ai soggetti tesserati si applica la disciplina del lavoro sportivo.
Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori avviene contestualmente all'iscrizione della società al campionato. Le società devono comunicare alla Lega, Divisione o Comitato competente i nominativi dei propri dirigenti e collaboratori, specificandone qualifiche e incarichi. Il Consiglio Federale ha la facoltà di stabilire quali collaboratori possano assumere compiti con responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC.
Per quanto riguarda i calciatori, il tesseramento per la FIGC avviene su richiesta della società per cui intendono giocare, entro il 31 marzo di ogni anno. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società di Calcio a 11 non professionistica e una società di Calcio a 5. La richiesta di tesseramento deve essere redatta su moduli federali, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore. Nel caso di minori, la firma deve essere apposta dall'esercente la responsabilità genitoriale, e se il minore ha più di 13 anni, anche dal minore stesso.
La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento determina la decorrenza dello stesso. Per i calciatori titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza è legata alla data di deposito telematico della documentazione e al rilascio del visto di esecutività da parte dell'organo competente. L'utilizzo di tali calciatori è consentito dal giorno successivo alla decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività.
In caso di trasferimento tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la nuova società decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento. Per i calciatori provenienti da federazioni estere, la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente, a seguito di risoluzione o termine naturale del prestito.

La possibilità di avere sponsor sulle maniche rappresenta una svolta significativa per il calcio italiano, allineandolo a standard internazionali e aprendo nuove potenziali fonti di ricavo per i club. Questa mossa strategica mira a rafforzare la competitività economica della Serie A nel panorama calcistico globale.
In che modo la tua società sportiva può essere utile ad uno sponsor?
La Serie A, in questa stagione, somma 125 milioni di euro di incassi derivanti dagli sponsor (fonte Sport Economy). A guidare questa speciale classifica è la Juventus, seguita da Sassuolo, Napoli, Milan, Roma e Inter. Una cifra che è aumentata del 16% rispetto a quella dello scorso campionato (il totale era di 105 milioni), ma che è ancora molto distante - ad esempio - dai numeri che può vantare la Premier League: in Inghilterra la somma ricavata dai club da parte dei main sponsor ammonta a 313 milioni di sterline (circa 346 milioni di euro), mentre la quota derivante dalle sponsorizzazioni sulla manica è di circa 46 milioni di sterline (50 milioni di euro).

Art. 3 - I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. 4 - Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell’ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. 5 - Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell’ambito federale. 6 - Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. 8 - Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n.
Art. 1 - II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. 2 - II Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. Art. 4 - Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 5 - I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è incorso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato.
Art. 1 - I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. 1bis - È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. 2 - La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall’esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. 3 - La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. 4 - In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell’accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente.
tags: #noif #figc #sponsor #maniche