Seleziona una pagina

La gestione dei rapporti tra calciatori e società sportive è un aspetto fondamentale del panorama calcistico dilettantistico italiano. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), attraverso la Lega Nazionale Dilettanti (LND), disciplina tali rapporti con normative specifiche, tra cui spiccano quelle relative allo svincolo dei calciatori. L'articolo 108 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) fornisce il quadro di riferimento per diverse tipologie di svincolo, ognuna con le proprie procedure e tempistiche.

Svincolo per Inattività della Società

Una delle cause di svincolo automatico è l'inattività della società affiliata. Se una società non partecipa al campionato di competenza, vi si ritira, ne viene esclusa o le viene revocata l'affiliazione, i calciatori tesserati per essa vengono svincolati d'autorità. Questa disposizione mira a tutelare i diritti dei tesserati nel caso in cui la struttura societaria venga meno ai propri impegni.

Esiste poi una specifica casistica legata all'attività giovanile. Se una società della LND o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori e le calciatrici tesserati, che al 31 dicembre non abbiano ancora compiuto 15 anni, sono svincolati d'autorità. Per ottenere questo svincolo, è necessario che presentino una richiesta formale entro il 31 dicembre, tramite lettera raccomandata inviata sia alla società che alla lega o al comitato competente. La procedura prevede che, una volta accertato il diritto allo svincolo, questo abbia decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, con pubblicazione ufficiale.

Un ulteriore scenario riguarda i calciatori tesserati per società della LND che partecipano esclusivamente ad attività minori (art. 58 delle NOIF) e che hanno superato i limiti di età previsti per tali attività. Anche in questo caso, i calciatori hanno diritto allo svincolo, e la procedura segue un iter simile, con la lega o il comitato competente che accerta il diritto e provvede di conseguenza.

Schema delle procedure di svincolo per inattività della società

Svincolo per Decadenza del Tesseramento

L'articolo 108 disciplina anche lo svincolo per decadenza del tesseramento, applicabile ai calciatori che entro la stagione sportiva in corso compiono o hanno compiuto il 24° anno di età. Questi calciatori possono richiedere lo svincolo ai Comitati e alle Divisioni di appartenenza. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio, tramite lettera raccomandata o telegramma, inviando contestualmente copia alla società di appartenenza.

È importante notare che le istanze inviate tramite raccomandata o telegramma devono pervenire al Comitato o alla Divisione competente entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego dello svincolo, le parti interessate possono proporre reclamo al Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti, entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

In caso di concessione dello svincolo per decadenza, il calciatore potrà essere tesserato per una sola stagione sportiva, al termine della quale sarà libero di diritto. Tuttavia, questa norma subisce delle eccezioni in caso di stipula di accordi economici pluriennali, come previsto da specifiche disposizioni normative.

La società può opporsi alla richiesta di svincolo entro otto giorni dal ricevimento della stessa, inviando una PEC alla lega competente e una raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore. La procedura di opposizione prevede che la lega o il comitato valutino i motivi addotti dalla società entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione. Le parti hanno poi trenta giorni dalla ricezione della decisione per reclamare al Tribunale Federale nazionale - Sezione Tesseramenti.

Calendario delle scadenze per lo svincolo per decadenza

Specifiche sul Mancato Rispetto degli Inviti e Convocazioni

La normativa prevede anche che, nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, la società ha l'obbligo di dimostrare di aver contestato tali inadempienze tramite lettera raccomandata entro otto giorni dalle date fissate. Le contestazioni valgono come prova se il calciatore non le respinge motivatamente entro cinque giorni dalla ricezione.

Similmente, in caso di mancate convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, la società deve dimostrare di aver contestato le inadempienze tramite raccomandata entro otto giorni dalle gare stesse.

Svincolo per Rinuncia

Lo svincolo per rinuncia è una procedura che permette alla società di formalizzare la rinuncia al vincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie". Tale formalizzazione avviene tramite la compilazione e sottoscrizione di un modulo specifico, la "lista di svincolo", predisposto dalla Segreteria Federale.

L'inclusione nelle "liste di svincolo" dei calciatori "non professionisti" che abbiano sottoscritto accordi economici pluriennali è soggetta a specifiche condizioni. In generale, l'inclusione in lista di svincolo per calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" o "giovani di serie" è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, purché i calciatori siano tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre.

Le "liste di svincolo" devono contenere i nominativi dei calciatori da svincolare e devono essere inoltrate, entro termini perentori stabiliti dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati o alle Divisioni competenti.

Modulo per la compilazione della lista di svincolo

Trasferimenti e Svincoli nell'Ambito Dilettantistico

È importante ricordare che il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire in base all'art. 104 delle NOIF. Le liste di trasferimento devono essere trasmesse con metodo dematerializzato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini stabiliti.

Lo svincolo di un calciatore con tesseramento dilettanti e giovanile può avvenire in base all'art. 107 delle NOIF. Le società hanno a disposizione un'area dedicata sul portale online dove possono visualizzare l'elenco dei propri calciatori e procedere allo svincolo direttamente online. È inoltre possibile svincolare calciatori in variazione attività (art. 118 delle NOIF).

La corretta applicazione delle norme relative allo svincolo è essenziale per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti sportivi, tutelando sia i diritti dei calciatori che quelli delle società.

tags: #moduli #svincolo #articolo #108 #lnd #figc

Post popolari: