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La Lega Nazionale Dilettanti (LND) stabilisce regole precise per la gestione delle posizioni dei propri tesserati, con particolare attenzione alle procedure di aggiornamento, trasferimento e alle disposizioni in materia di onorabilità dei dirigenti. Queste norme sono fondamentali per garantire la trasparenza e la regolarità delle attività sportive dilettantistiche.

Aggiornamento della Posizione del Tesserato

Per procedere all'aggiornamento della posizione di un tesserato, la società sportiva è tenuta a presentare una comunicazione ufficiale su carta intestata. Tale comunicazione deve attestare la volontà di aggiornare la posizione del tesserato, specificando le sue generalità e la modalità di tesseramento. È importante distinguere se il tesseramento è volontario o avviene tramite contratto, nel qual caso dovrà essere indicata la durata del vincolo.

Documento di aggiornamento posizione tesserato

Trasferimento Definitivo o Prestito

Nel caso di trasferimento definitivo o prestito di un tesserato, la società dovrà inoltrare una comunicazione analoga, redatta su carta intestata. Questa comunicazione dovrà esprimere la volontà di trasferire o prestare la posizione del tesserato, fornendo le sue generalità e dettagliando la modalità di tesseramento (volontario o con contratto).

Disposizioni in Materia di Onorabilità

Una parte significativa della normativa LND riguarda le disposizioni in materia di onorabilità, con particolare riferimento all'articolo 22 bis comma 1 delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.).

Requisiti di Onorabilità per Dirigenti e Collaboratori Sportivi

Non possono assumere la carica di dirigente di società o associazione sportiva, né l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse, coloro che si trovano in determinate condizioni di incompatibilità. Se già in carica, tali persone decadono automaticamente dalla loro posizione. Queste disposizioni sono definite dall'articolo 21, primo comma, delle N.O.I.F. per i dirigenti e dall'articolo 22, primo comma, delle N.O.I.F. per i collaboratori.

Le condizioni di incompatibilità sono legate a diverse fattispecie, tra cui:

  • Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
  • Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
  • Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267), con particolare riferimento ai reati commessi dal fallito e da persone diverse dal fallito (articoli da 216 in poi).
  • Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
  • Delitti contro la personalità individuale (articoli da 600 in poi).
  • Delitti contro la libertà personale (articoli da 605 in poi).
  • Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 150).
  • Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 175).
  • Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
  • Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
  • Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
  • Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli specifici).
  • Delitti contro la fede pubblica (articoli da 453 in poi).
  • Delitti contro il patrimonio (articoli specifici).
  • Delitti associativi (articoli specifici).
Piramide gerarchica dirigenza sportiva

Dichiarazione di Non Incompatibilità

Al momento della richiesta di tesseramento, come condizione imprescindibile, i dirigenti di società o associazione e i collaboratori nella gestione sportiva devono dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 22 bis delle N.O.I.F. Questa dichiarazione deve essere prodotta sotto la propria personale responsabilità, nella forma dell'autocertificazione, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 4.01.1968 n. 15.

Il rinvio è fatto alle norme generali di cui al vigente Art. 22 Bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale della FIGC N. 123/A del 7 Marzo 2012, allegato al Comunicato Ufficiale della L.N.D. N. 1.

TESSERAMENTO LND ON LINE

Tabella Riassuntiva delle Normative di Riferimento

Normativa Oggetto
Art. 21, 1° comma, N.O.I.F. Incompatibilità per la carica di dirigente
Art. 22, 1° comma, N.O.I.F. Incompatibilità per l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva
Art. 22 bis, 1° comma, N.O.I.F. Condizioni di incompatibilità generali
Legge 13/12/1989, n. 401 Giochi e scommesse clandestine
Legge 14/12/2000, n. 376 Lotta al doping
Legge 16/03/1942, n. 267 Fallimento e procedure concorsuali

Simbolo della giustizia e del fair play nello sport

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