Seleziona una pagina

La protezione internazionale è un sistema volto a tutelare coloro che fuggono da persecuzioni o gravi danni nel proprio paese d'origine. Questo sistema si articola principalmente in due forme: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Status di Rifugiato

Può presentare richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Sono considerati richiedenti asilo le persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche.

Protezione Sussidiaria

Può presentare richiesta per il riconoscimento della protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

In applicazione alla normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Le persone ammissibili alla protezione sussidiaria sono quindi definite secondo questi criteri.

La domanda per il riconoscimento di una di queste forme di protezione si propone alla Commissione Territoriale competente.

Mappa dell'Italia con evidenziate le sedi delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Normativa di Riferimento

La normativa principale che disciplina il riconoscimento della protezione internazionale in Italia è la Legge 13 aprile 2017 n. 46, che ha convertito il decreto Legge 17 febbraio 2017 n. [Numero del decreto non specificato nel testo].

Procedura di Ricorso

Contro il provvedimento della Commissione Territoriale (o della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo) che, all’esito del procedimento amministrativo, ha totalmente respinto la domanda di protezione o ha riconosciuto allo straniero un tipo di protezione minore rispetto a quanto richiesto, il richiedente protezione può proporre ricorso alla Sezione specializzata del Tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui ha sede la commissione territoriale (o la sua sezione) (art. 4 co. 2 L. 46/2017).

Il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore munito di valida procura alle liti.

Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni, se il richiedente asilo risiede all’estero).

Il termine per proporre il ricorso è invece di quindici giorni nei casi dell’art. 28 bis co. 2 (ad es. domanda reiterata o manifestamente inammissibile), e quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ex art. 10 del D.Lgs. 286/1998.

Per effetto del deposito del ricorso l’efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale o che ha dichiarato la revoca o la cessazione dello status è sospesa automaticamente, ad eccezione dei casi tassativi previsti alle lett. a), b), c), d) del comma 3 dell’art. 35-bis del D.Lgs. 286/1998.

Il procedimento è trattato, dal Collegio, in camera di consiglio, in via di urgenza e senza sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 35 bis co. 12 D.Lgs. 286/1998).

Schema del processo di ricorso avverso una decisione della Commissione Territoriale

Informazioni Pratiche per gli Avvocati

Sono state inserite nell’anagrafica del Sicid le Sezioni I e II della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, con una specifica partita IVA. Per una corretta associazione della parte convenuta al fascicolo, si invitano gli avvocati ad indicare, nella prima facciata del ricorso ex art. 35 D.Lgs. 286/1998, il codice fiscale corretto.

Le istanze di sospensiva ex art. 35 bis co. 13 D.Lgs. 35/2008, a seguito di ricorso in Cassazione, devono essere depositate sul procedimento principale (ricorso ex art. 35) definito con rigetto. La cancelleria aprirà un sub-procedimento. È dovuto il C.U. (Contributo Unificato).

Si segnala che i ricorsi in riassunzione dei procedimenti ex art. 35 D. Lgs.vo n. 286/1998 devono essere presentati secondo le modalità previste.

La Convenzione di Ginevra

La Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati (1951) è un trattato internazionale fondamentale che stabilisce le condizioni per essere considerati un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza e i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento, nonché gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722.

Copertina della Convenzione di Ginevra sui rifugiati

Accoglienza e Integrazione sul Territorio

Per quanto concerne l'accoglienza sul territorio, il modello di intervento predisposto con i soggetti del terzo settore vincitori delle gare d'appalto per il servizio prevede l'utilizzo di due hub provinciali (siti a Monza e a Limbiate) per la primissima accoglienza all'atto dell'arrivo, gli screening sanitari e l'avvio della procedura di riconoscimento.

Per quanto concerne l'assistenza integrata, si è ritenuto, superando la logica della mera accoglienza primaria agli interessati, di promuovere l'organizzazione di attività collaterali, quali corsi base di alfabetizzazione, di lingua italiana e costruzione di percorsi di autonomia individuali.

Anche sotto l'aspetto della vigilanza sanitaria, non si sono registrate criticità di rilievo; infatti, grazie alla costante e proficua collaborazione con l'A.S.L.

Alassane Condé racconta la sua esperienza come richiedente asilo in Italia.

tags: #commissione #territoriale #monza

Post popolari: