La separazione e il divorzio rappresentano momenti cruciali nella vita di una coppia, segnando la fine di un'unione e l'inizio di percorsi individuali. La normativa italiana, nel corso degli anni, ha subito significative evoluzioni, soprattutto a livello giurisprudenziale, per adattarsi alle mutate esigenze sociali e alla concezione del matrimonio. Questo articolo esplora le principali sfaccettature della separazione e del divorzio, analizzando gli aspetti patrimoniali, gli effetti sui figli e le recenti interpretazioni della Corte di Cassazione.
La Separazione: Presupposti e Conseguenze
La separazione legale segna la fine della convivenza dei coniugi. L'inizio e la fine della convivenza matrimoniale e, quindi, della durata della comunione dei beni sono stabiliti dal giudice secondo il proprio apprezzamento. Nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve esaminare vari aspetti della convivenza dei coniugi (rapporti sessuali, collaborazione economica, casa coniugale, gestione comune della famiglia, manifestazioni dell’unità della coppia, educazione dei figli comuni, parenti, attenzione prestata ai figli dell’altro coniuge, ecc.). Pertanto, il giudice accerta l’esistenza o meno di una convivenza coniugale in base a un’analisi complessiva di tutti i fattori economici, familiari, affettivi e intenzionali tra loro connessi.
Un elemento fondamentale per la separazione giudiziale è l'intollerabilità della convivenza, prevista dall'art. 151 del codice civile. La giurisprudenza ha interpretato questo concetto in modo evolutivo: inizialmente richiedeva fatti esterni comprovabili, mentre oggi è sufficiente lo stato d'animo soggettivo di uno dei coniugi, purché "oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile". La presentazione stessa del ricorso per separazione può essere considerata un indicatore di disaffezione, rendendo non sempre necessaria la dimostrazione di ulteriori motivazioni oggettive.
Con la sentenza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la validità degli accordi patrimoniali tra coniugi in vista di una eventuale separazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale che considera l'intollerabilità della convivenza un fatto psicologico individuale, ma che necessita di un'oggettiva apprezzabilità.
In seguito alla separazione legale, che segna la fine della loro convivenza, i coniugi possono chiedere la divisione del patrimonio comune. In questa fase il matrimonio non è ancora legalmente cessato, ma i coniugi possono acquisire beni a titolo individuale, salvo quelli preesistenti del patrimonio comune. Poiché non sussiste più la presunzione del consenso, i coniugi possono disporre di questi beni solo congiuntamente.
L'assetto attuale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nella fase di conflitto, con particolare riferimento all’assegno di mantenimento nella separazione, è delineato tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.
L'assegno di mantenimento nella separazione
L'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., compete al coniuge che "non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro". Il tenore di vita, pertanto, era ed è il parametro di determinazione dell'assegno in oggetto. L'art. 156 cc enuncia che questo compete al coniuge che "non abbia adeguati redditi propri".
Nel caso di specie la Corte salentina ha accertato che la Appellata non dispone di reddito per cui ha correttamente posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Trani aveva dichiarato con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio di Tizio e Caia, ritenendo "non provata l’eccepita interruzione” del termine triennale previsto dalla legge “per effetto della riconciliazione intervenuta dopo l’omologazione della separazione consensuale”.
Una coppia di coniugi aveva adito congiuntamente il Tribunale di Como, chiedendo l’omologazione delle condizioni di separazione contemplate nel ricorso, che concernevano “sostanzialmente (stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente) il sostegno economico a quest’ultimo nonché la gestione dell’habitat familiare”.
Il Tribunale di Trani dichiarava, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, riscontrando che dalla omologazione della separazione consensuale erano decorsi tre anni senza che fra i due fosse intervenuta riconciliazione, respingendo così l’eccezione in tal senso sollevata dalla moglie.
Quest’ultimo non si era costituito in giudizio ed il Tribunale aveva accolto la domanda “senza imporre alcun assegno di mantenimento stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti”.
La sentenza n. 2000/2018 del Tribunale di Torino si è occupata di un “illecito endofamiliare” davvero singolare, prospettato da un marito separato che aveva chiesto la condanna della moglie al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex artt.
In particolare, la ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le addebitava la separazione a causa del suo grave comportamento; la signora, infatti, aveva accusato il marito, sapendolo innocente, di abusi sessuali nei confronti della figlia.
Anche sotto il profilo patrimoniale, la comunione legale tra i coniugi si scioglie ormai già in forza dell’ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, ex art. 191 cc, nel testo introdotto dalla l. n. 55/2015.
Gli effetti giuridici che ne conseguono sono infatti di tale «rilievo da consentire una sostanziale assimilazione alla situazione che caratterizza gli ex coniugi»: così Cass., 4 aprile 2014, n. 7981 (in termini 20 agosto 2014), secondo cui - così innovando una giurisprudenza in senso opposto pluridecennale - la sospensione della prescrizione tra i coniugi, prevista in via generale dall’art. 2941, n. 8.
La separazione e il divorzio (fermo l’anacronismo, già segnalato, del primo istituto quale ordinario presupposto del secondo) possono essere cronologicamente molto vicini: depone in tal senso non solo il drastico abbreviamento del periodo di separazione legale per la proposizione della domanda di divorzio (di cui alla citata l. n. 55/2015, non a caso abitualmente indicata come legge del “divorzio breve”), ma anche la stessa giuridica possibilità (ampiamente utilizzata nella prassi) di conseguire decisioni anticipate sullo status, con la sentenza non definitiva di separazione giudiziale (art. 709-bis cc) e di divorzio (art. 4, comma 12, l. n. 898/1970).
Il Divorzio: Scioglimento del Vincolo
Il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio. In seguito al divorzio, il diritto di custodia e il mantenimento dei figli comuni, i contatti tra il genitore non convivente e i figli, gli assegni di mantenimento per l’altro coniuge, l’uso della casa coniugale e - se necessario - gli alimenti da versare all’altro coniuge sono regolati da una convenzione omologata dal tribunale in caso di accordo tra le parti, sempre che quest’ultimo sia conforme alla legge, o, in mancanza di accordo tra i coniugi, da una decisione giudiziaria.
Il divorzio viene pronunciato dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi se il rapporto matrimoniale è totalmente e definitivamente compromesso. Il tribunale procede all’assunzione delle prove relative a tale circostanza. Può anche disporre d’ufficio l’assunzione delle prove necessarie. La manifestazione della volontà definitiva e comune dei coniugi (il loro mutuo consenso) di divorziare, libera da qualsiasi influenza, attesta la rottura completa e definitiva del rapporto coniugale. La manifestazione della volontà comune e definitiva dei coniugi di divorziare, libera da qualsiasi influenza, è considerata una prova sufficiente della rottura del rapporto coniugale.
La decisione può essere considerata definitiva se i coniugi si sono accordati sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale sui figli comuni, sul mantenimento dei contatti tra il genitore non convivente e i figli, sugli assegni di mantenimento, sull’utilizzo della casa coniugale e - se necessario - sugli alimenti da versare all’altro coniuge (l’accordo deve essere omologato dal tribunale). Se i coniugi si accordano sull’esercizio congiunto della potestà genitoriale, non sono tenuti a trovare un accordo sul mantenimento dei contatti con i figli, ma devono comunque stabilire quale sarà il domicilio di questi ultimi.
Prima di proporre un’istanza di divorzio o durante il relativo procedimento i coniugi possono ricorrere alla mediazione, di propria iniziativa o su iniziativa del giudice, per giungere a un accordo sulle questioni relative ai loro rapporti e allo scioglimento del matrimonio.
Con la recente ordinanza n. 3454/2020 la Cassazione civile torna a pronunciarsi sulla questione della conservazione del cognome dell’ex marito dopo il divorzio, chiarendo che la notorietà derivata dal cognome del marito non è un valido presupposto per consentire all’ex moglie di continuare ad identificarsi col cognome maritale.
In seguito al divorzio o all’annullamento del matrimonio, gli ex coniugi continuano ad utilizzare il medesimo cognome che avevano durante il matrimonio. Se intendono derogare a tale regola, possono rendere nota la loro intenzione all’ufficiale di stato civile dopo il divorzio o l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, la ex moglie non può utilizzare il cognome dell’ex marito con il suffisso indicante il suo stato di donna coniugata qualora non l’abbia fatto durante il matrimonio. Su richiesta dell’ex marito, il tribunale può vietare alla ex moglie di utilizzare un cognome che richiami quello dell’ex coniuge, se l’interessata è stata condannata a una pena detentiva per un reato doloso.
A seguito del divorzio viene meno la comunione dei beni e ciascuno degli ex coniugi può chiedere la divisione del patrimonio coniugale. È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in beni individuali effettuati con beni comuni e quello degli investimenti effettuati in beni comuni con beni individuali, nonché il rimborso delle spese di gestione e manutenzione dei beni. Le spese non devono essere rimborsate nel caso in cui i coniugi le abbiano sostenute rinunciando ai loro diritti sulle stesse. Il rimborso relativo a beni individuali utilizzati o consumati nell’ambito della convivenza coniugale può essere concesso solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.
Le quote spettanti agli ex coniugi dei beni comuni esistenti al momento del divorzio devono, per quanto possibile, essere liquidate in natura. I beni individuali esistenti al momento del divorzio devono essere parimenti liquidati in natura. Se, per qualsiasi motivo, ciò non è possibile o comporterebbe una significativa perdita di valore del bene, in caso di controversia, il metodo della divisione viene stabilito dal tribunale. Se il patrimonio comune viene diviso in base a una convenzione tra i coniugi, tale convenzione è valida solo se è stata formalizzata per iscritto in un atto pubblico o in una scrittura privata controfirmata da un avvocato. Se i coniugi non hanno concluso una convenzione per la divisione del patrimonio comune o la convenzione stipulata non riguarda tutte le pretese derivanti dal divorzio, è possibile chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla divisione e sulle pretese non ancora regolate.
In caso di divorzio o all’annullamento del matrimonio, il giudice, se del caso, deve adottare una decisione in merito alla custodia e al mantenimento dei figli minori nati dal matrimonio, anche in mancanza di richieste al riguardo. Per tutte le altre questioni accessorie (ad esempio alimenti, utilizzo della casa familiare, divisione del patrimonio coniugale) il giudice si pronuncia su specifica richiesta.
L'assegno divorzile: un istituto in evoluzione
L’assetto attuale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nella fase di conflitto, con particolare riferimento all’assegno divorzile, è delineato tenendo conto della evoluzione - o rivoluzione - giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha messo in discussione le fondamenta stesse degli istituti.
Al coniuge che ha conseguito l’assegno divorzile compete: una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro (art. 12-bis l. div); la pensione di reversibilità (almeno una quota), in caso di premorte dell’altro (art. 9, commi 2 e 3, l.div.); qualora versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis l.div.).
La giurisprudenza, almeno a partire dagli storici arresti delle sezioni unite del 1990, aveva chiarito che nell’assegno di mantenimento la conservazione del tenore di vita rappresenta il parametro inderogabile di riferimento, mentre per l’assegno divorzile rappresenta il tetto massimo (astrattamente determinabile in sede di statuizione sull’an debeatur), in quanto, in concreto, il relativo importo poteva essere “moderato”, fino all’azzeramento, alla stregua dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970.
Tale assetto, ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 47, è stato oggetto di revisione. In particolare, la Cassazione, con pronunce come la n. 11504/2017, ha abbandonato il riferimento al tenore di vita, affermando che il giudizio sulla domanda di assegno divorzile si articola in due fasi distinte: sull'an e sul quantum debeatur, informate rispettivamente ai principi dell’autoresponsabilità e della solidarietà economica. Nella prima fase, il giudice accerta la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto, ossia la mancanza, da parte del richiedente, di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con esclusivo riferimento all’autosufficienza economica del medesimo. Nella seconda fase, si procede alla quantificazione in concreto dell’assegno, alla stregua degli ulteriori elementi indicati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
L’intervento delle sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, ha superato i principi affermati dalla pronuncia del 2017, sottolineando che i principi di eguaglianza e solidarietà tra i coniugi operano senza limitazioni anche nel divorzio, e che l’assegno divorzile può assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa. Le fasi di determinazione del diritto all’assegno (an debeatur) e di determinazione dello stesso (quantum debeatur) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi canoni normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
La Tutela dei Figli
I genitori hanno l’obbligo di condividere con i figli minori le risorse di cui dispongono per provvedere alle loro esigenze comuni, anche ricorrendo alle loro risorse individuali. Tale regola non si applica se i redditi da lavoro o da patrimonio del figlio sono sufficienti per soddisfarne le ragionevoli esigenze o se il figlio ha un parente in linea retta che può essere obbligato a provvedere al suo mantenimento.
Se gli assegni di mantenimento devono essere corrisposti per ordine del giudice, occorre fissarne l’importo esatto. In mancanza di accordo tra i genitori su tali questioni, il giudice assegna i diritti di custodia al genitore che, a suo avviso, è in grado di garantire meglio lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minore.
Il minore ha il diritto di mantenere contatti personali e diretti con il genitore non convivente. Quest’ultimo può e deve mantenere rapporti personali e contatti diretti con il figlio su base regolare (diritto di visita). Il genitore titolare del diritto di custodia e il genitore non convivente devono collaborare - nel reciproco rispetto della vita familiare e del diritto alla tranquillità - per garantire lo sviluppo equilibrato del minore. I genitori non conviventi esercitano congiuntamente i loro diritti in relazione alle questioni fondamentali per il futuro del figlio, anche nel caso in cui il diritto di custodia sia stato assegnato a uno solo di loro in base a un accordo tra gli stessi o a una decisione giudiziaria, tranne nel caso in cui la potestà genitoriale del genitore non convivente sia stata limitata o revocata dal tribunale.
Se entrambi i coniugi erano in buona fede al momento della celebrazione del matrimonio successivamente annullato, gli effetti giuridici patrimoniali del matrimonio sono gli stessi di un matrimonio valido. In caso di annullamento, i coniugi possono far valere pretese patrimoniali secondo le medesime regole applicabili in caso di divorzio pronunciato dal giudice.
Procedure e Competenza Giudiziaria
La domanda di divorzio deve essere presentata da un coniuge nei confronti dell’altro. L’azione di annullamento del matrimonio deve essere promossa da un coniuge nei confronti dell’altro, oppure dal pubblico ministero o da un terzo nei confronti di entrambi i coniugi. La domanda si propone con ricorso, in cui devono essere indicati: il giudice adito, il nome, il cognome, il domicilio e la posizione processuale delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, le pretese e i fatti posti a fondamento della domanda, gli elementi in base ai quali si possano stabilire la competenza e i poteri del giudice, nonché un’esplicita richiesta (ricorso) di una decisione giudiziaria.
L’atto introduttivo del procedimento di divorzio deve contenere le informazioni relative alla celebrazione del matrimonio, alla nascita di figli dallo stesso nonché, se necessario, le informazioni che consentano di individuare il fondamento del diritto a presentare il ricorso. Conformemente alle norme ordinarie in materia di competenza, il giudice competente per una causa di divorzio è quello nel cui territorio si trova il domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato sul territorio nazionale, la competenza si determina in base al suo luogo di residenza. Se il luogo di residenza del convenuto è ignoto o si trova all’estero, si tiene conto del suo ultimo domicilio sul territorio nazionale. Se tale domicilio non può essere accertato o se il convenuto non aveva un domicilio sul territorio nazionale, la competenza si determina in base al domicilio del ricorrente o, in mancanza, in base al suo luogo di residenza. Inoltre, in materia matrimoniale è competente anche il giudice del luogo in cui si trova l’ultimo domicilio comune dei coniugi.
Tali decisioni possono essere impugnate mediante appello. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri; pertanto, di regola, non occorre fare ricorso ad alcun procedimento. In base all’articolo 38 del menzionato regolamento, il giudice o l’autorità può, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l’esonero della presentazione degli ultimi due documenti. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003, ogni parte interessata può chiedere il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro.
Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003, ogni parte interessata può chiedere che la decisione pronunciata in un altro Stato membro non sia riconosciuta. In tal caso, la parte che contesta il riconoscimento deve allegare una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte e il certificato di cui all’articolo 39 del regolamento rilasciato dall’autorità giurisdizionale o da un’autorità dello Stato membro d’origine sul modello indicato nell’allegato I del medesimo regolamento.

SEPARAZIONE e DIVORZIO - Quali sono le DIFFERENZE? - Avvocato risponde
La sopraggiunta "intollerabilità della convivenza", causa di giustificazione della separazione coniugale la cui verifica è espressamente prevista dall’art. 151 cod. civ., può non essere fondata su fatti esterni comprovabili. È infatti sufficiente lo stato d’animo soggettivo di uno dei coniugi, che si presume abbia già mostrato una “intollerabile” disaffezione verso l'altro per il fatto stesso di avere proposto il ricorso per separazione, senza che vi sia il bisogno che vengano presentate altre motivazioni.
La riforma del 1975 è stata a buon diritto considerata la vera e propria introduzione nel nostro ordinamento del “no fault divorce”, il divorzio senza colpa, parallelamente a quanto stava avvenendo negli stessi anni, sotto la spinta della rivoluzione sessuale, negli altri Paesi che il divorzio già lo ammettevano. Infatti, se le circostanze che potevano portare alla separazione e al successivo divorzio diventavano riscontrabili anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, questo comportava che il legislatore aveva riconosciuto che la rottura del matrimonio sarebbe anche potuta avvenire in assenza di gravi motivi oggettivi.
La novità si era posta subito come decisiva. Si noti infatti che la legge 898 del 1970 aveva previsto che il divorzio potesse essere chiesto automaticamente dopo il decorso di un certo periodo di tempo di separazione ininterrotta, senza bisogno di ulteriori giustificazioni. Quindi, abolendo i profili di colpa dalla motivazione necessaria per separarsi, si era aperta la porta alla possibilità di divorziare senza aver mai dovuto fornire le restrittive motivazioni previste dal testo originario del codice.
Eppure, nonostante questo, il nuovo art.151 del codice civile, richiedeva pur sempre l’accertamento di fatti che avessero portato alla intollerabilità della convivenza. Quindi, di per sé continuava a postulare una giustificazione oggettiva per pronunciare la separazione coniugale. Rimaneva dunque in piedi l'esigenza di fornire un minimo di oggettività al concetto di intollerabilità della convivenza, o meglio di togliergliela, dal momento che si era subito compreso che questa sarebbe stata la chiave per rendere il successivo divorzio ottenibile ad nutum.
Già a partire dagli tardi anni ‘80, la giurisprudenza infatti ha teso a riconoscere la separazione giudiziale senza imporre verifiche sulla natura oggettiva dell'intollerabilità della convivenza, ritenendo sufficienti le deduzioni sulla sopraggiunta “incompatibilità di carattere”. Rimaneva tuttavia evidente la contraddizione tra quella che si era instaurata come prassi comune, inseguendo la mutata mentalità corrente, e la previsione generale dell’art. 151 del codice.
Nel 2007, con la sentenza numero 21099 del 9 ottobre, la Cassazione aveva elaborato la definizione che l'ordinanza citata all'inizio si è in buona parte limitata a riprendere, inventandosi l'idea per cui la intollerabilità della convivenza sarebbe da considerare un fatto psicologico squisitamente individuale. Era stata così fondata, anche nella giurisprudenza di legittimità, l’idea del matrimonio come negozio non più naturaliter vincolante le parti, che come tale avrebbe potuto sciogliersi soltanto in casi oggettivi. Benché quella stessa sentenza del 2007 avesse sostenuto che il fattore dell’intollerabilità dovesse avere una apprezzabilità oggettiva, di fatto lo aveva reso riconducibile a motivazioni anche puramente sentimentali e unilaterali.
Senza questa evoluzione non sarebbe stato possibile l’affermarsi della separazione coniugale e poi del divorzio come fenomeni di massa, per cui, anche al di fuori del caso ampiamente prevalente delle separazioni consensuali (ancora oggi quattro su cinque vengono pronunciate in questa forma), oggi per separarsi dal coniuge non è di fatto più richiesta alcuna motivazione. La cosiddetta intollerabilità soggettiva della convivenza è ormai data per scontata, così come il fatto per cui separarsi e divorziare siano veri e propri diritti soggettivi incondizionati di ciascun coniuge, e anzi primari diritti di libertà.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 6 febbraio 2003, n. 13258.
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1999, Appellante proponeva appello avverso la sentenza del 2-26 ottobre 1998 con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la sua separazione personale dalla moglie Appellata, rigettando però, a sua parere ingiustamente, la richiesta di addebito a costei. A sostegno del gravame l’interessato adduceva la violazione da parte della coniuge dell’obbligo di coabitazione e assistenza materiale e morale nei propri confronti, per non averlo seguito nella sede ove era stato destinato in ragione del suo servizio di sottufficiale della Guardia di finanza.
Questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione - istituzionalmente riservata al giudice del merito ed incensurabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione - non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura), ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (Cassazione 9472/99). A tali principi si è correttamente attenuta la corte di merito che ha osservato come non sia stato possibile in base alle risultanze istruttorie determinare le cause della disgregazione del rapporto familiare, dovendosi le stesse ricercarsi nelle complesse vicende familiari che avevano dapprima portato i coniugi a trasferirsi a Pavia, dove lo Appellante prestava servizio, con successivo allentamento dalla città da parte della Appellata, rimasta incinta, che era tornata a Manduria per trascorrere la gravidanza ed il periodo post-parto nella casa dei genitori.
A norma dell’articolo 156 c.c.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 27 novembre 2017, n. 28266.

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